Delega in assemblea: a chi darla e quali limiti (art. 67)
Aggiornata il 4 ottobre 2026
In breve
Se non puoi andare in assemblea, puoi farti rappresentare con una delega scritta, ma non dall’amministratore. Nei condomìni con più di venti condòmini chi porta le deleghe non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e dei millesimi.
Cosa dice la legge
L’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile dice che:
- la delega deve essere scritta;
- all’amministratore non si possono dare deleghe, per nessuna assemblea;
- se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore dell’edificio;
- se la casa è di più proprietari, in assemblea hanno un solo rappresentante, scelto da loro.
Il regolamento può mettere limiti
Alcuni regolamenti, di solito quelli approvati da tutti, limitano a chi si può dare la delega: per esempio solo ad altri condòmini o ai familiari. Prima di dare la delega a una persona di fuori, controlla il regolamento.
Cosa scrivere nella delega
- il tuo nome e la casa (scala, interno);
- il nome di chi ti rappresenta;
- la data dell’assemblea, in prima e in seconda convocazione;
- se vuoi, come votare su ogni punto dell’ordine del giorno.
Meglio con le istruzioni
Una delega per una sola assemblea, con le istruzioni scritte, è più chiara di una delega in bianco: chi ti rappresenta sa cosa fare, e tu puoi controllare cosa è stato votato. Dopo l’assemblea chiedi il verbale: deve dire chi era presente, anche per delega, e come ha votato.
Queste pagine danno informazioni generali, aggiornate al 4 ottobre 2026. Non sono un parere legale e non tengono conto del tuo regolamento né dei tuoi documenti: per un caso concreto rivolgiti a un avvocato o a un’associazione di proprietari. Noi non diamo pareri legali.